Associazione Radioamatori Carabinieri COTA

Statuto 01.11.2013

Il nuovo testo è entrato in vigore dal giorno 01.11.2013

S T A T U T O

 

Art. 1

 

E' costituita l'Associazione culturale e di promozione sociale senza finalità di lucro denominata Associazione Radioamatori Carabinieri “COTA” (in seguito ARC “COTA”) con lo scopo di raccogliere l’adesione di tutti i Carabinieri di ogni ordine, grado e specialità, in servizio permanente effettivo, in quiescenza o in congedo, dei loro familiari e dei loro sostenitori uniti dalla passione per la radio.

La sede legale dell’ ARC “COTA” è stabilita in via D. Bramante, 38 a Castelfidardo (AN) .

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio comunitario ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sede operative senza la necessità di integrare lo statuto. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 2

 

L’ARC “COTA” è senza fini di lucro, apolitica ed apartitica, non riconosce alcuna differenza di razza e religione fra i suoi membri, non svolge attività sindacale a nessun livello ed è indipendente da organizzazioni sindacali.

Le finalità dell’ ARC “COTA” sono:

 

  • Promuovere l’immagine dell’ARC “COTA” nel mondo attraverso l’uso amatoriale della radio
  • Promuovere tutte le attività radioamatoriali
  • Stabilire l’amicizia fra le persone
  • Aiutare tutte le persone bisognose di aiuto e per le quali ARC “COTA” può provvedere
  • Istituire “ diplomi “ e “ concorsi “ di carattere radioamatoriale senza alcun fine di lucro per evidenziare la preparazione tecnica degli operatori e per creare momenti di incontro
  • Mettere a disposizione delle Autorità competenti, su loro richiesta, la propria opera nell’ambito delle radiocomunicazioni in caso di emergenze, calamità e protezione civile
  • Promuovere ed incentivare gli scambi culturali e tecnici con altri analoghi Radio Club, sia italiani che esteri.

 

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – sempre senza fini di lucro – svolgere delle attività economiche sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

Gli eventuali utili andranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo degli scopi sociali.

 

Art. 2 bis

 

La promozione dell’ARC “COTA” verrà effettuata anche tramite l’invio delle cartoline di conferma del contatto radio (denominate QSL) che riproducano immagini dell’Arma di pubblico dominio.

Possono essere strette collaborazioni e gemellaggi con altre analoghe associazioni a condizione che esse siano senza fine di lucro e che non svolgano nessuna attività sindacale stabilita dal loro statuto.

 

Art. 3

 

Possono far parte dell’ARC “COTA” e divenire soci effettivi, tutti coloro che sono alla data della domanda, in possesso di licenza valida di Radioamatore o di SWL ed aventi i requisiti di cui all'art.1

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.

b) Soci Ordinari: sono i militari in servizio o in congedo dell’Arma dei Carabinieri che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica (dopo un mese dalla pubblicazione sugli organi ufficiali dell’Associazione) del Consiglio Direttivo. Sono altresì ammessi come soci ordinari gli ex assistiti O.N.A.O.M.A.C.

c) Soci CC R.T. : sono coloro che hanno acquisito la qualifica di Carabiniere Radiotelegrafista, in servizio effettivo o in quiescenza. Non è richiesto il requisito di possesso di licenza di stazione Radioamatore o SWL. ; essi hanno diritto al voto; sono tenuti a versare la quota associativa. Il consigliere CC RT eletto, non potrà ricoprire cariche direttive quali Presidente; V. Presidente e Segretario.

d) Soci Onorari: sino ad un massimo del 2% degli ordinari, per specifiche referenze e su parere espresso dal Consiglio Direttivo, anche coloro che non posseggono i requisiti di appartenenza; come tali non hanno l’obbligo di versare la quota associativa fermo restando il diritto al voto. Gli stessi non possono rivestire cariche in seno al C.D.

e) Soci Simpatizzanti: sono i familiari maggiorenni, di ambo i sessi, che siano discendenti o congiunti di militari in servizio o in congedo nell'Arma dei Carabinieri ; essi hanno diritto al voto; sono tenuti a versare la quota associativa. Il consigliere simpatizzante eletto, non potrà ricoprire cariche direttive quali Presidente; V. Presidente e Segretario.

f) Soci Sostenitori: debbono essere presentati da 2 soci ordinari iscritti da almeno 1 anno i quali ne attestino le qualità morali e l’attaccamento all‘Arma dei Carabinieri; il numero dei soci sostenitori non può superare il 20% del numero totale dei soci ; il socio sostenitore ha diritto di voto ma non di delega ; il socio sostenitore non può essere eletto nel Consiglio Direttivo e non può assumere nessuna carica direttiva; il socio sostenitore può assumere incarichi e responsabilità di tipo operativo; la quota associativa annuale del socio sostenitore è pari al doppio di quanto stabilito dal C.D. per tutti gli altri soci.

Come requisito indispensabile per tutte le figure degli aspiranti soci, ad eccezione per i Soci CC RT, è il possesso dell’Autorizzazione per esercitare una stazione Radioamatore o Autorizzazione all’ascolto SWL.

Non più di un rappresentante delle categorie C ed E potrà essere eletto a far parte del C.D.

Gli aspiranti Soci dovranno inoltrare formale richiesta di adesione al Presidente indicando: Nome, Cognome, data di nascita, nominativo Radioamatoriale o SWL, numero di patente radio e licenza (Autorizzazione Generale) e data di scadenza delle stesse, indirizzo postale completo, indirizzo di posta elettronica (E-Mail), eventuale URL, dichiarazione di attuale o precedenza appartenenza all’Arma dei Carabinieri specificando grado e specialità (soci ordinari) o legame familiare con militari in servizio o in congedo nell’Arma dei Carabinieri (soci simpatizzanti), dovranno inoltre procedere alla sottoscrizione dell’informativa D.lgs. n.196/2003 legge sulla privacy.

L’accettazione della domanda è vincolata al parere del C.D. e verrà formalizzata a mezzo posta elettronica e/o posta ordinaria

Il C.D. ha facoltà di rendere noti i motivi del diniego dell’accettazione della domanda d’iscrizione.

Ad ogni socio verrà rilasciata la tessera sociale ed attribuito un numero progressivo di adesione che potrà essere liberamente utilizzato nella corrispondenza ufficiale, sulle QSL personali, sulle proprie pagine web ed in qualsiasi manifestazione radiantistica l’ARC “COTA” vorrà organizzare.

 

Art.3 bis

 

I soci che siano militari in servizio effettivo non possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo quali Presidente e Vicepresidente ; essi inoltre sono esclusi dalle attività di radio emergenza e nei casi di calamità.

 

Art. 4

 

La qualità di Socio/membro si può perdere per i seguenti motivi:

a) Per recesso: il Socio può in qualsiasi momento, recedere dall’Associazione. Egli dovrà darne comunicazione alla Segreteria ed ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata. Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso neppure parziale del contributo versato.

b) Per morosità: qualora non abbia versato la quota di iscrizione entro il 31 Marzo di ogni anno.

c) Per perdita dei diritti civili

d) Per perdita dell’Autorizzazione Generale per decisione dell’Autorità preposta.

e) Per radiazione dai ruoli dell'Arma o siano stati riformati per malattia mentale.

f) Per esclusione: Il C.D. può procedere all’esclusione del Socio in qualsiasi momento per gravi motivi e può immediatamente deliberare la sua sospensione cautelativa dai diritti Sociali. Nei casi di esclusione per gravi motivi, la delibera consiliare per essere valida, dovrà riportare una maggioranza non inferiore a 2/3 dei consiglieri.

Potranno essere esclusi dal gruppo quegli OM che abbiano ripetutamente violato:

- il rispetto del Bandplan secondo le raccomandazioni della IARU;

- le norme del presente statuto;

- le norme di etica e moralità civica e radioamatoriale.

A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti compromettano l'apoliticità dell'Associazione stabilita dall'art.2, svolgano attività sindacale o contravvengano alle finalità stabilite dallo stesso art.2 possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

 

  • richiamo per infrazione di lieve entità
  • sospensione da 3 a 6 mesi, per comportamento contrario alle norme disciplinari e ai doveri morali dell'Associazione
  • espulsione, per infrazioni di particolare gravità o per atteggiamento contrario ai principi dell'Associazione e dell’Arma.

 

Nella ipotesi contemplate nelle lettere C ed E , si procede senz'altro alla radiazione.

La proposta di radiazione può essere avanzata dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, espulso o radiato perde il diritto all'uso della tessera, che dovrà essere restituita nel minor tempo possibile alla Segreteria, e del distintivo sociale

 

Art. 5

 

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote d'iscrizione e dai contributi degli associati che verranno determinate annualmente dal C.D.; la quota è dovuta per intero per l’anno in corso indipendentemente dalla data di iscrizione. La quota non è rimborsabile neppure parzialmente.

b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione.

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto.

d) da contributi di soggetti pubblici o privati.

e) dai proventi derivanti da attività economiche promozionali.

f) da donazioni.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Per il primo anno va dalla data di costituzione al 31 dicembre 2004.

 

Art. 6

 

I soci si impegnano a fornire a tutti gli OM interessati informazioni di ogni genere di carattere Radiantistico in relazione: all'attività svolta sulle gamme Radioamatoriali ed in particolare ciò che concerne l'attività DX sia nazionale che internazionale; sulle varie forme di propagazione.

Si impegnano altresì a rispettare e propagandare l’uso corretto della frequenza e del Band plan in accordo con le raccomandazioni radioamatoriali.

 

Art. 7

 

L’ARC “COTA” si avvale di un nominativo radio internazionale permanente attribuito dal Ministero delle Comunicazioni; tale nominativo potrà essere utilizzato durante eventi radiantistici particolari per i quali è stata deliberata, la partecipazione della Associazione o i quali siano organizzati della Associazione stessa.

Il nominativo inoltre potrà essere utilizzato dai vari soci a turno facendone semplice richiesta al Presidente della Associazione , di norma l’uso del nominativo speciale verrà concesso al massimo per 48 ore.

E’ possibile, l’utilizzo del Nominativo anche all’estero utilizzando lo stesso secondo le regole delI’I.A.R.U. ed in ottemperanza alle normative in vigore nel Paese ospite.

L’utilizzo del nominativo è responsabilità dell’operatore che ne fa richiesta il quale si assume la responsabilità del rispetto delle norme radioamatoriali vigenti, nell’arco temporale del suo utilizzo.

 

Art. 8

 

Il marchio, e/o il “logo”, dell’ARC “COTA”, possono essere utilizzati dai Soci soltanto per questioni attinenti la vita istituzionale del Sodalizio e non per creare – senza preventive autorizzazioni del C.D.– gadget, distintivi, crest, ecc.

Analogamente, è vietato a chiunque di creare oggetti e materiali da impiegare nell’attività istituzionale o di volontariato, al di fuori di quelli ufficialmente approvati della Associazione.

Ogni uso indebito sarà perseguito a norma di legge ed i soci tutti sono pregati di verificare e segnalare ogni abuso.

 

Art. 8 bis

 

Il motto dell’Associazione è : Per Aethera Omni Servo

 

Art. 9

 

Tutte le comunicazioni ai soci e le convocazioni assembleari potranno essere effettuate a mezzo di posta elettronica, fax, posta ordinaria.

 

Art. 10

 

Il Presidente del C.D. rappresenta legalmente l’Associazione ed a lui spetta la firma sociale. In sua assenza, la firma è demandata per delega al Vice Presidente o al Segretario.

 

Art. 11

 

La carica di QSL - Manager può essere affidata ad un qualsiasi socio effettivo o simpatizzante che ne abbia i requisiti e resta in carica fino alla durata del C.D. o che il C.D. non decida diversamente o per rinuncia del nominato.

 

Art.12

 

La sede e la data della convocazione del C.D. e dell’Assemblea generale dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria - con il relativo Ordine del giorno - dovrà essere comunicata agli interessati almeno 15 giorni prima della data fissata per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il C.D. riterrà opportuni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Il Socio simpatizzante ed il Socio CC R.T. non potrà rappresentare più di un altro socio.

L’assemblea dei soci si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, mentre è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche allo Statuto è necessaria una maggioranza di almeno 8/10 dell’Assemblea.

I Sig.ri consiglieri che avessero da sottoporre all’Ordine del giorno del C.D. eventuali argomenti, dovranno darne notizia alla Segreteria almeno 30 giorni prima della seduta del C.D. o dell’Assemblea dei Soci, quest’ultima fissata generalmente in occasione del Convegno annuale e della chiusura dell’anno finanziario. Tali sedute ordinarie si terranno presumibilmente, nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno.

 

Art.13

 

Il C.D. è composto da sette (7) membri. E’ eletto per referendum diretto e segreto fra tutti i Soci.

Durante le votazioni è possibile esprimere sino ad un massimo di 4 (quattro) preferenze.

Gli eletti durano in carica tre (3) anni. I componenti del C.D. eletti potranno essere riconfermati per un massimo di tre mandati triennali consecutivi. Un componente del C.D. che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario. Egli verrà sostituito dal Socio primo dei non eletti dei candidati nelle elezioni precedenti in base alla graduatoria dei voti riportati.

I Consiglieri eletti eleggeranno tra di loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Revisore dei Conti.

Inoltre nomineranno anche esternamente al C.D. il Qsl – Manager.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il C.D. convocato e presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.

Qualora nel C.D. venga a mancare un membro, subentra, fino allo scadere del quadriennio, il socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti. Nella impossibilità di attuare tale sistema, è concessa facoltà al Presidente di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo di carica.

Il C.D. può essere convocato e svolgersi anche per via telematica

 

Art.14

 

L’assemblea dei Soci si terrà di norma ogni anno. La sede dell’assemblea potrà variare di volta in volta.

 

Art. 14 bis

 

Qualora si renda necessaria la consultazione dei soci in tempi brevi, è ammesso lo strumento del referendum a mezzo telematico con voto palese. Le decisioni adottate assumono validità pari a quelle dell’Assemblea Generale.

 

Art.15

 

Ai componenti del C.D., nulla è dovuto. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

Art.16

 

Nessuna spesa può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del C.D. L’autorizzazione dovrà risultare da regolare delibera. E’ fatta eccezione per le spese di ordinaria amministrazione

 

Art.17

 

Le somme comunque raccolte dall’Associazione, saranno depositate su un libretto bancario o postale, intestato l’ARC “COTA” e/o su Conto Corrente Postale da aprirsi per conto dell’Associazione . Depositario del libretto è il responsabile incaricato dal C.D. che ne curerà la custodia.

 

Art.18

 

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio sarà devoluto in beneficenza.

L’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri (ONAOMAC) sarà la prima destinataria.

 

Art.19

 

La tessera sociale ha titolo solo ai fini del riconoscimento all’appartenenza all’ARC “COTA” ed ha valore solo se rinnovata per l’anno in corso. Il titolare ne risponderà personalmente di ogni altro uso diverso da quello per cui è stata rilasciata. l’ARC “COTA” declina qualsiasi responsabilità presente e futura per l’eventuale indebito uso della tessera da parte del Socio. In caso di mancata restituzione si procederà a termini di legge.

 

Art.20

 

Le norme contenute nel presente Statuto sono accettate da ogni Socio al momento della sua iscrizione all’Associazione e tacitamente rispettate da tutti Soci che la compongono. Esse diventano operanti subito dopo la loro approvazione.

 

Art.21

 

II presente Statuto è parte integrale dell’atto di fondazione.

 

Art.22

 

Il Codice Civile disciplinerà ogni altra norma non prevista dal presente Statuto o in contrasto con esso.

 

Cronologia

 

19 settembre 2004 L’ Assemblea Costituente riunitasi a Castelfidardo (AN) approva all’unanimità lo Statuto Associativo.

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22 aprile 2007 L’ Assemblea Generale dei soci riunitasi a Latina per discutere l’ordine del giorno, approva all’unanimità gli emendamenti dello statuto associativo con modifica della denominazione sociale.

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24 novembre 2008 Il Ministro della Difesa emana un Decreto con il quale viene dato l’assenso all’iscrizione all’Associazione COTA dei militari in servizio ai sensi ex art.8 comma 3, legge 11 luglio 1972 n.382 con nulla osta del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

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26 aprile 2009 L’ Assemblea Generale dei soci riunitasi a Pordenone per discutere l’ordine del giorno, approva all’unanimità gli emendamenti dello statuto associativo con introduzione della figura del socio sostenitore. Il nuovo statuto modificato è sottoposto all’approvazione del Ministro della Difesa.

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17 novembre 2009 Il Ministro della Difesa emana un Decreto con il quale viene dato l’assenso alla modifica dello statuto ai sensi art.8 comma 3, legge 11 luglio 1972 n.382

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29 aprile 2012 L’ Assemblea Generale dei soci riunitasi a Melfi (PZ) per discutere l’ordine del giorno, approva all’unanimità gli emendamenti dello statuto associativo con l’eliminazione del requisito di cittadinanza italiana per poter aderire all’associazione, con la riduzione della durata del Consiglio Direttivo da quattro a tre anni e con l’introduzione per i membri del CDN di tre mandati consecutivi al massimo. Il nuovo statuto modificato è sottoposto all’approvazione del Ministro della Difesa.

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18 Settembre 2013 Il Ministro della Difesa emana un Decreto con il quale viene dato l’assenso alla modifica dello statuto ai sensi dell’art. 1475 del D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66 recante “Codice dell’Ordinamento Militare”

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01 Novembre 2013 Entra in vigore il nuovo testo