Modalità per conseguire la patente di operatore radioamatoriale
(art. 136 del D.Lgs 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”)
Rilasciata dagli Ispettorati territoriali
Per conseguire la patente di operatore radioamatoriale, si deve presentare domanda di ammissione agli esami, in bollo di valore corrente (quello vigente è di 16 €), all’Ispettorato del Ministero competente per territorio in base alla propria regione di residenza, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 dell’allegato 26 al D.Lgs. n. 259/2003.
Il contributo per esame per il conseguimento della patente di operatore di radioamatore è fissato in 25 euro ai sensi dell’art. 5 dell’allegato 25 al D.Lgs. n. 259/2003.
Il programma di esame è riportato nell’allegato 26, sub allegato D, del Codice.
Si evidenzia che, con l’emanazione del decreto del Ministro delle Comunicazioni riguardante “Unificazione delle patenti”, pubblicato sulla G.U. n.196 del 24 agosto 2005, le patenti e le autorizzazioni di classe A e B, come già previste dall’allegato 26, art. 2, sono state unificate nell’unica classe A.
Per ulteriori dettagli e modulistica, si rimanda al sito del Ministero dello sviluppo economico .